Art. 3.

      1. Entro un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare le misure di sicurezza esistenti alle disposizioni previste dal medesimo decreto.
      2. In caso di violazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro.